UE REACH

Regolamento UE sulle sostanze chimiche

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Unione Europea REACH

Che cos'è il REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)?

Il REACH è un regolamento dell'Unione Europea, adottato per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche, rafforzando al contempo la competitività dell'industria chimica dell'UE. Promuove inoltre metodi alternativi per la valutazione dei rischi delle sostanze, al fine di ridurre il numero di test sugli animali.

In linea di principio, il regolamento REACH si applica a tutte le sostanze chimiche, non solo a quelle utilizzate nei processi industriali ma anche nella nostra vita quotidiana, ad esempio nei prodotti per la pulizia, nelle vernici e in articoli come vestiti, mobili ed elettrodomestici. Pertanto, il regolamento ha un impatto sulla maggior parte delle aziende dell'UE.

Il regolamento REACH pone l'onere della prova a carico delle aziende. Per conformarsi al regolamento, le aziende devono identificare e gestire i rischi legati alle sostanze che producono e commercializzano nell'UE. Devono dimostrare all'ECHA come la sostanza possa essere utilizzata in modo sicuro e devono comunicare le misure di gestione dei rischi agli utenti.

Se i rischi non possono essere gestiti, le autorità possono limitare l'uso delle sostanze in modi diversi. A lungo termine, le sostanze più pericolose dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose.

REACH è l'acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche). È entrato in vigore il 1° giugno 2007.

Come funziona REACH?

Il REACH stabilisce le procedure per la raccolta e la valutazione delle informazioni sulle proprietà e sui pericoli delle sostanze. Le aziende devono registrare le proprie sostanze e per farlo devono collaborare con altre aziende che registrano la stessa sostanza.

L'ECHA riceve e valuta ogni registrazione per verificarne la conformità, mentre gli Stati membri dell'UE valutano sostanze selezionate per chiarire le preoccupazioni iniziali per la salute umana o per l'ambiente. Le autorità e i comitati scientifici dell'ECHA valutano se i rischi delle sostanze possono essere gestiti.

Le autorità possono vietare le sostanze pericolose se i loro rischi sono ingestibili. Possono anche decidere di limitare un uso o di subordinarlo a un'autorizzazione preventiva.

Cronologia REACH

Dopo il 31 maggio 2018, tutte le sostanze chimiche sono trattate allo stesso modo e le sostanze chimiche che non sono state registrate nell'ambito del REACH presso l'Agenzia chimica europea non potranno essere commercializzate o prodotte nell'UE.

Processo di registrazione REACH

Per ridurre al minimo i test sugli animali e i costi dei dati per ciascun dichiarante, il REACH incoraggia la condivisione dei dati tra tutti i dichiaranti attraverso la presentazione congiunta dei dati di registrazione all'ECHA. Il principio principale del REACH è "una sostanza, una registrazione".

Durante il processo di presentazione congiunta, uno dei membri che producono le stesse sostanze chimiche si nomina dichiarante principale e il dichiarante principale o il consorzio REACH si occuperà della maggior parte del lavoro, come la raccolta dei dati, lo sviluppo del dossier tecnico e della relazione sulla sicurezza chimica (CSR) e la presentazione del dossier di registrazione congiunto all'ECHA. Gli altri co-registranti devono solo pagare al dichiarante capofila o al consorzio una tassa per fare riferimento al dossier di registrazione congiunto e poi preparare la parte individuale del dossier di registrazione in IUCLID6.

Dossier di registrazione REACH

Un dossier di registrazione è composto da due parti: Dossier tecnico e Relazione sulla sicurezza chimica.

1) Dossier tecnico
  • Identità del produttore/importatore;
  • Identità, volume e usi identificati della sostanza;
  • Classificazione ed etichettatura;
  • Rapporto di studio e sommari esaurienti di studio secondo gli allegati da VII a X (proprietà fisiochimiche, tossicologiche, ecotossicologiche, );
  • Proposta di test;
  • Indicare se sono stati effettuati test su animali vertebrati;
2) Relazione sulla sicurezza chimica (> 10 tonnellate all'anno)
  • Valutazione dei rischi per l'uomo, valutazione delle proprietà fisico-chimiche, valutazione dei rischi per l'ambiente e valutazione PBT/vPvB;
  • Lo scenario di esposizione è richiesto se è classificato come pericoloso o PBT/vPvB; condizioni operative e misure di gestione del rischio per ogni uso; stima dell'esposizione.

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