Eurasia REACH

Regolamento chimico eurasiatico

Eurasia REACH (TR041)

Eurasia REACH

Che cos'è il TR041 (EURASIA REACH)?

Il Consiglio dell'Unione Economica Eurasiatica (UEEA) è composto da cinque Stati membri, ovvero, Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan. Il 3 marzo 2017 l'EAEU ha approvato un regolamento che dovrebbe entrare in vigore il 30 novembre 2022. Il regolamento, noto come "Regolamento tecnico dell'Unione Economica Eurasiatica sulla sicurezza dei prodotti chimici - TR EAEU 041/2017", stabilisce i requisiti per le sostanze chimiche, le miscele e altri prodotti chimici che saranno immessi sul mercato dell'EAEU.

Il TR EAEU 041/2017 è noto anche come REACH eurasiatico. Riguarda tutte le sostanze chimiche tranne quelle elencate nell'Allegato I del regolamento. Secondo il regolamento, ci sono requisiti e processi diversi per le sostanze nuove e quelle esistenti. Le sostanze esistenti sono quelle inserite nell'inventario russo, mentre le nuove sostanze sono quelle assenti dall'inventario russo. Le sostanze esistenti richiedono registrazioni semplificate, mentre le nuove sostanze richiedono registrazioni standard.

Le società non appartenenti all'Unione Europea che esportano o vogliono esportare prodotti chimici nell'Unione Europea sono tenute a nominare un Rappresentante Designato con sede nell'Unione Europea per adempiere ai loro obblighi di importatore.

Quali sono i requisiti di conformità del TR041?

La valutazione della conformità ai requisiti del TR 041 viene effettuata in uno dei seguenti modi:

1) Registrazione della notifica

  • Per le sostanze elencate (ad esempio, notificate) nell'inventario chimico eurasiatico:
    • che non contengono sostanze e miscele chimiche vietate e (o) soggette a restrizioni d'uso.
    • che contengono sostanze chimiche e miscele soggette a restrizioni d'uso in concentrazioni inferiori al limite stabilito, secondo l'Appendice N 4.
*Requisiti documentali:
  • Modulo di richiesta (in conformità all'Appendice 5);
  • SDS in conformità ai paragrafi 36-43 del TR 041/2017;
  • Protocolli di studi (test) condotti in laboratori di prova e (o) documenti contenenti informazioni ottenute da fonti di informazione ufficiali. NOTA: I protocolli di ricerca non sono richiesti se il prodotto chimico è già elencato nel registro delle sostanze chimiche e delle miscele dell'Unione.

Il certificato di registrazione viene fornito online e non ha una data di scadenza.

2) Registrazione facoltativa

  • Per le sostanze che sono NON elencati nel registro eurasiatico delle sostanze e delle miscele chimiche.
  • Nuovi prodotti chimici
  • Prodotti chimici che contengono sostanze chimiche e miscele (incluse nel registro dei prodotti chimici) il cui uso è limitato al territorio dell'Unione, in concentrazioni che superano i limiti stabiliti nell'appendice 4.
*Requisiti documentali:
  • Modulo di richiesta (in conformità all'Appendice 5);
  • SDS in conformità ai paragrafi 36-43 del TR 041/2017;
  • Protocolli di studi (test) condotti in laboratori di prova e (o) documenti contenenti informazioni ottenute da fonti di informazione ufficiali.

NOTA: I protocolli di ricerca non sono richiesti se il prodotto chimico è già elencato nel registro delle sostanze chimiche e delle miscele dell'Unione.

  • Informazioni richieste al paragrafo 48;
    • a) relazione sulla sicurezza chimica in conformità con la struttura in conformità con l'Appendice N 3;
    • b) il nome della sostanza chimica secondo la nomenclatura IUPAC, anche in inglese;
    • c) la formula strutturale di una sostanza chimica;
    • d) Numero CAS;
    • d) i dati dell'analisi strumentale di una sostanza chimica;
    • e) il grado di purezza della sostanza chimica;
    • g) gli usi previsti per la sostanza chimica;
    • h) metodi proposti per lo smaltimento (trattamento) di una sostanza chimica;
    • i) un metodo di trasporto di una sostanza chimica e misure per prevenire ed eliminare le emergenze;
    • j) metodi analitici di controllo;
    • k) dati fisico-chimici di una sostanza chimica;
    • l) dati sulla tossicità della sostanza chimica;
    • m) dati sull'ecotossicità della sostanza chimica;
    • n) copie di dati (protocolli) di studi (test) di una sostanza chimica per la determinazione del bioaccumulo, della cancerogenicità, della mutagenicità, della tossicità, effettuati in laboratori (centri) riconosciuti dall'organismo autorizzato secondo i principi della buona pratica di laboratorio in conformità alla legislazione dello Stato membro (ricerche (test) in altri laboratori (centri) entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tecnico).

NOTA: La registrazione permissiva è valida per 5 anni (se il prodotto è conforme al TR 041 e l'istituzione responsabile non ha osservazioni, l'autorizzazione viene automaticamente prorogata dopo 5 anni).

2) Relazione sulla sicurezza chimica (> 10 tonnellate all'anno)
  • Valutazione dei rischi per l'uomo, valutazione delle proprietà fisico-chimiche, valutazione dei rischi per l'ambiente e valutazione PBT/vPvB;
  • Lo scenario di esposizione è richiesto se è classificato come pericoloso o PBT/vPvB; condizioni operative e misure di gestione del rischio per ogni uso; stima dell'esposizione.

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